Cosa è?
Il Bonus 80 euro è stato introdotto dal Decreto Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
dipendenti e assimilati con l’obiettivo di ridurre in modo strutturale il cuneo fiscale Renzi.
Tale riduzione, pertanto, avviene attraverso l’erogazione di un bonus pari a 640 euro per i
lavoratori dipendenti e assimilato con reddito non superiore ai 24.000 euro l’anno. In caso
di superamento della suddetta soglia reddituale, l’importo del bonus diminuisce
proporzionalmente all’aumento del
reddito complessivo fino al suo completo azzeramento per i redditi oltre i 26.000 euro. Il
bonus spettante, verrà erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro senza che il
dipendente debba farne richiesta formale. Tale somma, sarà quindi visibile sulla prima
busta paga utile dopo l’entrata in vigore del decreto.La misura è diventata strutturale con
la Legge di Stabilità 2015, il cui testo è stato approvato dal Senato.
Chi ha diritto al bonus?:
Il bonus 80 euro spetta quando il lavoratore dipendente o assimilato non supera come
reddito complessivo i 24.000 euro, in questo caso l’importo del bonus è di 640 euro. Se il
reddito complessivo è invece superiore ai 24.000 euro annui ma non oltre i 26.000 euro, al
dipendente spetta solo una parte di bonus, ossia, corrispondente al rapporto tra l’importo
di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro, fino
all’azzeramento per redditi vicini al limite reddituale. Il requisito bonus 80 euro,
imprescindibile, è il limite del reddito che viene calcolato sulla base di tre presupposti
relativi alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di un‘imposta a debito dopo aver
apportato le detrazioni per lavoro e importo del reddito complessivo.
Bonus 80 euro requisiti reddito: In generale, il bonus 80 euro spetta ai contribuenti il cui
reddito complessivo è formato da redditi di lavoro dipendente, o da redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente come ad esempio i compensi dei soci delle cooperative, le
indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti, somme
corrisposte di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio e addestramento
professionale, redditi da collaborazione coordinata e
continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124
del 1993,
compensi per lavori socialmente utili. Per avere diritto ai bonus 80 euro, inoltre, i
contribuenti con i suddetti redditi devono avere un‘imposta lorda, determinata su detti
redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1
dell’art. 13 del TUIR.
Ai fini di calcolo di dette detrazioni, il reddito complessivo deve essere determinato al netto
del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze. Infine, per vedere riconosciuto il beneficio di 80 euro, il dipendente o
assimilato, deve aver percepito un reddito complessivo per l’anno d’imposta non
superiore a 26.000 euro sempre al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Lavorativi esclusi dal bonus:
Il bonus 80 euro non spetta a tutti i dipendenti, infatti, sono esclusi dal beneficio i seguenti
lavoratori:
– contribuenti aventi redditi diversi da quelli derivati da lavoro dipendente e assimilato.
– contribuenti che non hanno un‘imposta lorda generata da redditi sopra elencati superiore
alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati.
– contribuenti che che hanno un reddito complessivo superiore a euro 26000.
Come ottenere il bonus?:
Il bonus 80 euro come fare ad averlo, riguarda le modalità di erogazione dell’importo di
640 euro, ossia, 80 euro da maggio a dicembre. Tale bonus, viene pagato dal sostituto di
imposta, datore di lavoro, al dipendente direttamente sulla prima busta paga utile. Si
ricorda che i sostituti di imposta, sono tutti coloro che sono tenuti ad applicare la ritenuta
d’acconto Irpef sui redditi dei lavoratori dipendenti, ossia, enti e società, associazioni,
persone fisiche che esercitano imprese
commerciali, imprese agricole, persone fisiche che esercitano arti e professioni, curatori
fallimentari, liquidatori e il condominio, Amministrazioni dello Stato, della Camera e
Senato, Corte Costituzionale, ecc. Il bonus di 80 euro . pertanto, viene erogato dai
sostituiti di imposta in via automatica per cui senza specifica domanda da parte del
dipendente. I datori di lavoro dovranno quindi verificare i presupposti del diritto e la
sussistenza dei requisiti per il diritto al bonus, tenendo conto del reddito previsionale e
delle relative detrazioni.
Lavoratori senza sostituto di imposta come avere il bonus 80 euro? I lavoratori che hanno
percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati ma che sono stati licenziati prima del
mese di maggio e per questo motivo non hanno un sostituto di imposta che può erogare
automaticamente il bonus, possono richiedere il credito spettante attraverso la
dichiarazione dei redditi, secondo le istruzioni specificate nei modelli delle dichiarazioni dei
redditi, e utilizzare il credito eventualmente in compensazione o chiederne il rimborso.
Bonus erogato ma non spettante:
Dal momento che l’erogazione del bonus di 80 euro avviene in modo automatico da parte
del sostituto di imposta ai dipendenti e assimilati, è possibile che possano verificarsi degli
errori. ossia, attribuire il beneficio anche a lavoratori non aventi diritto, perchè non in
possesso dei requisiti reddituali o di detrazioni. In questo caso, i lavoratori sono tenuti a
darne tempestiva comunicazione al sostituto d’imposta, il quale provvederà a recuperare il
credito nella successiva busta paga e comunque, entro i termini di conguaglio di fine anno
o di fine rapporto.
Sostituti di imposta in compensazione:
Come avviene il recupero bonus 80 euro 2015 da parte dei sostituti di imposta con la
compensazione? Per i sostituti di imposta che hanno erogato il bonus 80 euro ai
dipendenti e assimilati, possono recuperare le somme versate attraverso la
compensazione con il modello f24 Agenzia delle Entrate. Ai fini di compensazione bonus
80 euro, il modello f24 va compilato indicando il relativo codice tributo 1655 denominato
“Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66″. Tale codice tributo, deve essere indicato nella
sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati“, con l’indicazione nei campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo
“anno di riferimento”, indicare mese e anno in cui è stato erogato il bonus fiscale, il
formato deve essere per ii mese: 00MM e per l’anno: AAAA.
Informazioni sulla lezione